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NEWS | Proposta Lega per sospendere l’Archeologia preventiva, gli archeologi promettono battaglia

Le tante associazioni di Archeologia aderenti al Tavolo sono in allarme per la proposta di emendamento n. 13.183 della I Commissione Permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni). Il documento raccoglie gli emendamenti proposti dal cosiddetto “Decreto Milleproroghe” (D.l. 31 dicembre 2020, n. 183 ); si tratta dunque di una modifica al comma 1 dell’art. 25 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 riguardo la verifica preventiva dell’interesse archeologico. Nonché firmato dagli On. Silvana Andreina Comaroli, Massimo Garavaglia, Giuseppe Ercole Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Emanuele Cestari, Rebecca Frassini, Vannia Gava, Paolo Paternoster e tutti del Gruppo della Lega.

L’emendamento in oggetto chiede dunque che “per l’attuazione dei contratti disciplinati dal decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, i cui lavori non siano stati avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla data del 31 dicembre 2025, la verifica preventiva dell’interesse archeologico, di cui all’articolo 25 comma 1 del, decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è necessaria solo per le aree soggette a specifica tutela negli interventi urbanistici. Per i casi non ricompresi nel precedente periodo è sufficiente l’autocertificazione a firma di un progettista abilitato”.

L’articolo 25 del DL 50/2016 deriva dall’Articolo 28 del DL 42/2004 che al comma 4 recita: “In caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all’articolo 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all’articolo 13, il soprintendente può richiedere l’esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente”.

Patrimonio culturale, un interesse prioritario?

La Confederazione Italiana Archeologi (CIA) fa notare che l’emendamento e l’articolo del DL su riportati ignorano l’articolo 9 della Costituzione Italiana, che indica come interesse prioritario della Nazione la tutela del patrimonio archeologico, e la Convenzione Internazionale per la Protezione del Patrimonio Archeologico firmata a La Valletta nel 1992 e ratificata dall’Italia nel 2015.

Questa proposta inquadra l’Archeologia preventiva come un ostacolo ai lavori pubblici. Ciò significa che non ne è mai stata compresa la ratio: l’intervento dell’Archeologia pubblica deve esser messo in campo prima dell’inizio dei lavori, non in corso d’opera; è cruciale la sua applicazione per comprendere la fattibilità del progetto, appunto per non gravare su costi a carico dei privati durante la realizzazione. Necessario risulta più che altro rendere gli interventi dell’Archeologia preventiva concordi con le esigenze dello sviluppo; visione corretta è, per l’appunto, quella anglosassone per cui l’Archeologia preventiva è: development-led Archaeology, ovvero “Archeologia guidata dallo sviluppo”. La proposta in questione porta alla sospensione dell’Archeologia preventiva: ciò procurerebbe dei danni non solo al Patrimonio, ma anche all’economia del Settore. La realizzazione dei lavori pubblici conoscerebbe un’esponenziale crescita dei costi, nonché di tempi di consegna.

La nostra Redazione si unisce all’allarme delle Associazioni già in campo chiedendo il respingimento di tale emendamento, attraverso il quale non è possibile attuare le garanzie previste dalla Costituzione e dalla Legge a tutela del patrimonio archeologico nazionale.

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